Mancata partecipazione alla mediazione e eccezione di improcedibilità; una interessante sentenza di merito (breve nota a Trib. Pavia 1 marzo 2023, est. Forcina)
La sentenza in commento trae origine da un giudizio per regolamento di confini, nel corso del quale la parte convenuta eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per genericità dell’istanza di mediazione e per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Tribunale di Pavia, respingeva le eccezioni proposte, motivando come segue:
* la relativa istanza conterrebbe una sufficiente descrizione delle ragioni fondative della domanda, in quanto risultava specificato che la mediazione era finalizzata al regolamento di confini e all’apposizione di termini tra i fondi contigui;
* l’ineffettività della mediazione per mancata partecipazione del procuratore della parte, non può essere accolta, in assenza di partecipazione al primo incontro di mediazione, per difetto di interesse alla proposizione di detta eccezione, a seguito di detta mancata adesione al procedimento.
Ad avviso dello scrivente, i principi espressi dal Tribunale di Pavia sono condivisibili.
Circa la completezza dell’oggetto della domanda, da quanto emerge dalla sentenza, sembra si possa affermare che essa indicasse esattamente l’azione che si sarebbe, eventualmente, proposta in sede giudiziale, nel caso di mediazione negativa (azione di regolamento di confini), con corrispondenza, quindi, tra oggetto della mediazione e della domanda giudiziale, come, peraltro, richiesto dalla giurisprudenza di merito (v. tra le altre, di recente, Trib. Torino 5 aprile 2023 n. 1519).
Peraltro, va rilevato che già la Suprema Corte, con la sentenza numero 29333 del 2019, si era espressa nel senso di ritenere che affinché sia soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che la domanda giudiziale e l’istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti, essendo sufficiente che i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli della domanda di mediazione.
Con riferimento, invece, alla mancata presenza della parte che aveva sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda in giudizio, ad avviso dello scrivente, ragionevolmente il Tribunale lombardo ha ritenuto di respingere l’eccezione, in quanto la mancata partecipazione alla mediazione rende priva di interesse alla proposizione dell’eccezione medesima la parte che ha contribuito alla mediazione negativa e, quindi, all’impossibilità di poter rendere effettivo il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.
Di seguito, il testo integrale della sentenza del Tribunale di Pavia in commento.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3468/2021 promossa da:
E.XXXX G.XXX – PARTE ATTRICE
contro
E.XX V.X – PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: – stabilire, ai sensi dell’art. 950 c.c., il confine tra il fondo di proprietà del sig. E.XXXX G.XXXXXXX, sito a Dorno, individuato al fg. 23 mapp. 340 (già mapp. 6), e il fondo già di proprietà dei sig. E.XXX V.XXXXXX B.XXXXXXX e F.XXXXXX C.XXXXX, sito a Dorno, individuato al fg. 23 mapp. 4, trasferito in corso di causa alla società “I.XXXXXXXXX A.XXXXX s.r.l. a socio unico”, c.f.: XXXXXXXXXXX, con sede in Dorno, via Z.XXXXX n. 2 33, così come individuato dal consulente tecnico d’ ufficio – disporre, ai sensi dell’ art. 951 c.c., l’ apposizione di idonei termini tra i fondi contigui come sopra individuati – condannare i sigg. —– e con loro, ai sensi dell’ art. 111 c.p.c., la I. A.XXs.r.l. a socio unico, in persona della legale rappresentante A.XXXXX C.XXXXX, c.f.: XXXXXXXXXXXXXXXX, nata a Pavia il —-, a rilasciare la porzione di terreno individuata dal consulente tecnico d’ ufficio come facente parte del mapp. 340 del fg. 23 di Dorno di proprietà del sig. E.XXXX G.XXX, identificata, con riferimento alla descrizione dei luoghi di cui alla relazione peritale, “nella misura di mt 4,00 dal limite del piazzale, di circa mt.4, 60 dal limite dell’inizio della scarpata e di circa mt 6,50 dalla linea esterna delle piante”, e a rimuovere i materiali ivi depositati – condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa – condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: Per i sigg.ri F.XX C.XXX ed E.XXX V.XXXXXX B.XXXX, l’avv. P.XXXX R.XXX di T.XXXXXXXXX il quale si riporta a tutte le difese, eccezioni e deduzioni di cui in atti e verbali di causa delle quali chiede integrale accoglimento, reiterando l’integrale impugnativa di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, oltre che sfornito di qualsivoglia prova a sostegno. Si conclude chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti che di seguito si trascrivono: In rito in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio notificato dal sig. E.XXXX G.XXXXXXX per violazione del disposto normativo di cui all’art. 163 c.p.c. n.4; II. In via pregiudiziale, per le ragioni esposte, previa declaratoria di invalidità del precedente tentativo di mediazione ex adverso formulato, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l’effetto, dichiarare l’improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea; III. Nel merito, in subordine, e salvo gravame, respingere la domanda ex adverso formulata inammissibile ed improponibile per le circostanze esposte in atti; IV. In via di ulteriore subordine rigettare la avversa domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e priva di sostegno probatorio; V. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che all’uopo si dichiarano antistatari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- E.XXXX G.XX ha convenuto in giudizio E.XXX V.XXXXXX B.XXXXXXX e F.XXXXXX C.XXXXX allegando di essere proprietario di un appezzamento di terreno agricolo sito a Dorno (P.) individuato al fg. mapp. — che confina con il mapp. – del fg. 23, di proprietà dei convenuti e deducendo l’incertezza del confine tra i due fondi e l’assenza di termini riconoscibili tra gli stessi.
1.1. Si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo l’improcedibilità della domanda e la sua infondatezza.
2. In relazione alla eccezione di improcedibilità si osserva che la relativa istanza contiene una sufficiente descrizione delle ragioni fondative della domanda; risulta, infatti, specificato che la mediazione è finalizzata al regolamento di confini e all’apposizione di termini tra il fondo in Dorno di proprietà di E.XXXX G.XXXXXXX (identificato anche mediante richiamo dei dati catastali) e dei fondi contigui di proprietà di E.XXX V.XXXXXX B.XXXXXXX e F.XXXXXX C.XXXXX.
Pertanto, l’eccezione della parte convenuta circa la genericità dell’istanza di mediazione è infondata. Parte convenuta ha anche lamentato l’ineffettività della mediazione in quanto al primo incontro avrebbe partecipato soltanto il procuratore della parte e non E.XXXX G.XX personalmente. L’eccezione è inammissibile. Emerge, infatti, dal verbale del primo incontro di mediazione che la parte convenuta non ha proprio risposto alla convocazione omettendo, quindi, di partecipare allo stesso. Si ritiene, pertanto, che la parte convenuta, non avendo partecipato all’incontro, non ha alcun interesse ad eccepire l’ineffettività del tentativo di mediazione.
2. Venendo al merito della controversia si devono richiamare le conclusioni della ctu svolta nel corso del giudizio in quanto esaustiva del quesito e prive di osservazioni dei ctp.
Il consulente “Dopo aver verificato che sugli atti di provenienza relativi ai due fondi non vi siano elementi utili a definire in modo univoco la posizione del confine oggetto di causa, verificato che la dividente oggetto di causa deriva direttamente dalla costituzione delle mappe d’impianto e quindi definita durante la definizione degli abbozzi di campagna mediante misurazioni metriche avvenute nel 1891 per la costituzione del Nuovo Catasto Terreni” ha sovrapposto il rilievo eseguito mediante strumentazione GPS alla mappa catastale d’impianto mediante utilizzo di punti di riferimento presenti anche su quest’ultima (XXXXXX vicinale per S.X M.XXXXX, la XXXXXXXXXXXXXXXXXX D e due corsi d’acqua adiacenti fino all’intersezione degli stessi con la strada per Z.XXXXX, la linea di recinzione di divisione tra i mappali 4,340 e il mappale posto a nord 593, il cambio coltura tra i mappali 4,340 e il mappale posto a sud 5, oltre ai punti in prossimità del confine conteso quali un fossetto di scolo, la linea delle piante ad alto fusto in prossimità del piede della scarpata e la testa della scarpata stessa).
Il consulente ha, quindi, evidenziato che non è presente alcun manufatto che delimiti i due fondi e ha, poi, accertato che dallo stato attuale dell’occupazione dei fondi si registra uno sconfinamento che si “può quantificare nella misura di mt 4, 00 dal limite del piazzale, di circa mt.4, 60 dal limite dell’inizio della scarpata e di circa mt. 6,50 dalla linea esterna delle piante”. Pertanto, il confine tra i fondi oggetto di causa dovrà essere determinato così come rappresentato nella ctu alle pagine 9 e 10 dell’elaborato che devono essere qui integralmente richiamato. Parte convenuta deve, di conseguenza, essere condannata alla restituzione dell’area indebitamente occupata libera da cose di propria pertinenza.
3. A. soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall’attore, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi processuali, compresa quella introduttiva del procedimento di mediazione, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro.
3.1. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
3.2. Condanna parte convenuta, ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis del D.lgs. n. 28 del 2010 al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato atteso la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione nei casi previsti dall’ art. 5 comma 1 bis del medesimo D.lgs. senza un giustificato motivo.
3.3. Rigetta la domanda svolta da parte attrice ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. atteso che la situazione di incertezza dei confini è dipesa anche dall’assenza di termini tra i fondi, circostanza che non dipende con evidenza dalla sola condotta di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accerta e dichiara che l’esatto confine tra i fondi oggetto di causa è quello accertato dalla consulenza svolta nel corso del giudizio e rappresentata alle pagine 9 e 10 dell’elaborato peritale;
– accerta e dichiara il diritto delle parti di apporre i termini tra i fondi secondo le indicazioni del capoverso precedente;
– condanna parte convenuta a restituire all’ attore la porzione di fondo occupata libera da cose;
– condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 859 per spese ed € 2.836 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.
Pavia, 27 febbraio 2023