La sentenza in commento è, ad avviso dello scrivente, interessante laddove mette a confronto,
seppur in modo sommario, le procedure di mediazione e quella di negoziazione assistita le quali,
seppur entrambe facenti parte del sistema delle ADR, presentano differenze che possono indurre
alla scelta di una, piuttosto che l’altra, allo scopo di risolvere stragiudizialmente le controversie.
Nel caso di specie, il Tribunale di Velletri, in primo grado, dichiarava l’improcedibilità della
domanda , con riferimento ad una vertenza relativa al risarcimento dei danni derivanti da un
allagamento dipeso dalla rete idrica pubblica del comune gestita dalla società convenuta.
La decisione del Tribunale si fondava sul mancato esperimento, nel termine di 15 giorni fissato dal
giudice alla prima udienza della procedura di negoziazione assistita. A seguito di detta statuizione,
la società attrice appellava la sentenza di primo grado, con richiesta di accoglimento della domanda
proposta, in quanto procedibile.
La controparte si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, sia in punto di eccezioni preliminari
che di merito, con riproposizione della domanda di garanzia nei confronti della compagnia
assicuratrice. La compagnia si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di
garanzia, riproponendo difese ed eccezioni sollevate in primo grado.
In particolare, veniva eccepito l’esperimento della procedura di mediazione diversa da quella
ordinata dal giudice; procedimento conclusosi, peraltro, negativamente, per mancata partecipazione
alla mediazione della parte chiamata. Tuttavia, l’appellante lamentava, altresì, l’irrilevanza
dell’esperimento di una diversa procedura, con riferimento alla procedibilità della domanda
giudiziale.
La Corte d’Appello di Roma, in conformità ad un precedente del Tribunale capitolino, (sentenza
Trib. Roma n. 11431/22), riteneva, che la mediazione obbligatoria dovesse essere considerata
esperita anche nel caso in cui fosse stato esperito il diverso procedimento della negoziazione
assistita in quanto la mediazione obbligatoria, avendo quale presupposto la presenza di un terzo
imparziale, rappresentato dal mediatore, presentava maggiori garanzie rispetto alla negoziazione
assistita, con conseguente dichiarazione di procedibilità della domanda proposta in appello e,
quindi, prosecuzione del giudizio.
La sentenza suscita diversi interrogativi e riflessioni, anche alla luce della recente riforma della
negoziazione assistita, ad opera del D.lgs. 149/2022 (c.d.”Riforma Cartabia” di riforma del processo
civile e delle ADR), che prevede, tra l’altro, la possibilità di istruttoria in sede di negoziazione
assistita, ed in particolare la facoltà di assumere informazioni e testimonianze direttamente in sede
di procedimento, previo accordo in tal senso nella convenzione di negoziazione assistita, sottoscritto
dalle parti, anteriormente all’avvio del procedimento stesso.
Infatti, le considerazioni dei giudici romani potrebbero trarre ulteriori argomenti proprio dal
procedimento di negoziazione assistita riformato, che non prevede alcun controllo giudiziale
sull’assunzione di mezzi di prova al di fuori del processo civile. Tuttavia, stante la recente entrata in
vigore della riforma, non è ancora possibile esprimere una valutazione circa le proporzioni
dell’utilizzo dei nuovi strumenti di risoluzione extraprocessuali delle controversie; tuttavia, sarà
importante e decisivo monitorare quanto sopra, al fine di verificare l’effettivo utilizzo dei nuovi
strumenti legislativi a disposizione degli avvocati negoziatori, al di là della potenziale utilizzazione
dei medesimi.
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