Mediazione e proposizione di domande rincovenzionali: il Tribunale di Roma opta per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione (breve nota a Trib. Roma 13 giugno 2023 – dell’avv. Giuseppe Piccardo

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Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 giugno u.s., ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte
di Cassazione, ai sensi dell’articolo 363 – bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, di
riforma del processo civile e delle ADR, in una controversia avente ad oggetto un contratto di
locazione.
Preliminarmente, stante la novità dello strumento del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di
Cassazione, suddetto, si ritiene utile precisare il suo ambito di applicazione.
L’articolo 363 – bis c.p.c., prevede, testualmente, che “Il giudice di merito può disporre con
ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la
risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1)
la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta
dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;3) la questione è
suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
La norma consente, dunque, nelle ipotesi da esse specificate, di inviare gli atti del procedimento in
corso, che viene sospeso, al giudice di legittimità, in via preventiva e, appunto, pregiudiziale, al
fine di dirimere una questione di mero diritto, qualora essa non risulti ancora essere stata affrontata
dalla Corte di Cassazione e possa essere riproposta in altri, diversi, procedimenti.
Nel caso specifico, detto rinvio pregiudiziale è avvenuto con riferimento ad una controversia in
materia locatizia, in relazione alla quale il giudice ha constatato l’avvenuto svolgimento della
mediazione, anteriormente alla prima udienza, esclusivamente con riferimento alla domanda
principale, e non alla domanda riconvenzionale.
Il giudice, quindi, ha ritenuto necessario sollevare la questione pregiudiziale interpretativa innanzi
alla Corte di Cassazione, in relazione alla problematica inerente l’obbligo di mediazione e la
legittimazione soggettiva alla sua proposizione, nel caso di domande riconvenzionali e di
mediazione esperita, e conclusa, anteriormente a detta domanda la quale, quindi, rimarrebbe
esclusa dal procedimento stragiudiziale messo in atto dalle parti, quale condizione di procedibilità
della domanda.

La soluzione della predetta questione è tanto più importante se si considera che, sul punto, la
riforma del processo civile e delle ADR, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, non ha proceduto a
modifiche di sorta, né a dare indicazioni specifiche agli operatori del diritto e che, nella
giurisprudenza di merito, la questione è piuttosto controversa.. Inoltre, secondo il Tribunale di
Roma, la Cassazione, non si sarebbe mai espressa sulla questione in oggetto e, per questo motivo,
ha proposto varie soluzioni interpretative alla questione, che consistono in una ricognizione dello
stato dell’arte, sotto il profilo giurisprudenziale, della materia.
Le possibili prospettazioni ermeneutiche sono le seguenti:
a) riproposizione del procedimento di mediazione, con conseguente improcedibilità dell’intero
giudizio, in caso di omissione. della mediazione (v. sul punto v. Trib.Verona 12.5.2016, secondo la
quale non si potrebbe escludere che la circostanza sopravvenuta della domanda nuova da parte dei
convenuti/resistenti possa indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva
della controversia. L’onere attivo, in tal caso, sarebbe a carico del ricorrente originario (attore), a
pena di di improcedibilità della domanda (v. in tal senso Trib. Roma, ordinanza 25 ottobre 2022).

Detta soluzione ermeneutica è, indubbiamente, conforme al disposto dell’articolo 5 del D.Lgs.
28/2010 , ma anche maggiormente gravosa per l’attore – ricorrente, oltre che più onerosa, in termini
di costi e possibilità di abusi, da parte del convenuto/resistente, in relazione alla possibile immediata
elusione di domande riconvenzionali, al mero fine di allungare il procedimento. E, in alcuni casi,
con tutta probabilità, al fine di ostacolare il raggiungimento di un accordo.
Inoltre, con l’adozione della soluzione in commento, la mancata partecipazione di alcune parti del
giudizio alla procedura di mediazione, potrebbe determinare la mancata corrispondenza tra oggetto
della mediazione e oggetto del giudizio.
b) riproposizione della mediazione, con improcedibilità della sola domanda riconvenzionale,
qualora non compresa nella mediazione esperita inizialmente.
In questo caso, l’onere di attivare la mediazione sarebbe a carico della parte resistente e l’articolo 5
D.Lgs. 28/2010, nel silenzio normativo, andrebbe letto nel senso che le azioni giudiziali coperte da
mediazione dovrebbero essere riferite anche alle domande ulteriori, quali quelle riconvenzionali ( in
questo senso, v. Trib. Verona, sez. III civile, 12/05/2016; Trib. Civitavecchia, sentenza n. 8 del
5.01.2023).
c) nessuna riproposizione della procedura di mediazione già esperita, con conseguente
improcedibilità della sola domanda riconvenzionale
dovendosi intendere, con il termine convenuto, anche l’attore in via riconvenzionale.
d) nessuna riproposizione di procedimento di mediazione, con conseguente procedibilità dell’intero
giudizio, nonché, quindi, della domanda riconvenzionale
( in questo senso v. Trib. Taranto 02.05.2019; Trib. Roma 18.01.2017; Trib. Palermo 11.7.2011 e
27.02.2016, Trib. Prato. 13.12.2021 n. 880, le quali ritengono l’obbligo di mediazione assolto il
procedimento originariamente esperito per la sola domanda principale).
e) necessità di nuova procedura di mediazione, in caso di estensione soggettiva determinata dalla
domanda riconvenzionale. Detta impostazione bilancia le esigenze di ragionevole durata del
processo con l’efficacia della mediazione, in quanto eviterebbe la necessità di rinnovazione del
tentativo di mediazione, qualora la domanda riconvenzionale proposta lasci invariati i soggetti del
processo, in quanto gli interessi ed i bisogni sottesi delle parti rimarrebbero inalterati. Viceversa,
nell’ipotesi in cui la domanda successiva incida sulla struttura dei soggetti, determinando un
aumento delle parti del processo (ad es. a seguito di chiamata in causa, intervento volontario,
litisconsorzio), sarebbe necessario esperire una nuova mediazione, in quanto le nuove parti
potrebbero essere portatrici di nuovi e diversi interessi. Il giudice dovrebbe, quindi, ordinare il
nuovo esperimento della mediazione obbligatoria.
In considerazione delle ipotesi interpretative sopra indicate, il Tribunale di Roma ha chiesto, in via
pregiudiziale, alla Corte di Cassazione, quale debba essere la corretta interpretazione dell’articolo 5,
comma 2 del D.Lgs. 28/2010 e quali le indicazioni per il giudice, nei seguenti termini (pag. 16 della
sentenza in commento):
a) ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all’art. 6 e a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata
soddisfatta, dichiara l’improcedibilità delle domande giudiziali, ivi compresa quella principale
introdotta dall’attore/ricorrente;
b) ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità, fissa la successiva udienza dopo la scadenza

del termine di cui all’art. 6 e a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata
soddisfatta, rileva l’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale;
c) ritenuto non soddisfatto parzialmente il requisito di procedibilità, rileva immediatamente
l’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale,
d) ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità e procede con il giudizio avente ad oggetto sia la
domanda principale che la domanda riconvenzionale;
e) ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità à solo nel caso in cui si abbia intervento di
terzo o chiamata in causa di terzo, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6 e a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta
dichiara l’improcedibilità di tutte le domande giudiziali.
La giurisprudenza di legittimità con un recente precedente, si è espressa, in relazione alla questione
oggetto dell’odierno commento, nel senso di ritenere che nel caso in cui la mediazione sia stata
disposta dal giudice, qualora il thema decidendum si sia formato, la domanda riconvenzionale deve
essere oggetto di procedimento stragiudiziale (V. Cass. Civ., Sez. VI , ord n. 6001 del 23.02.2022).
In considerazione di tutto quanto sopra, ed in attesa della decisione della Corte di Cassazione, a
sommesso avviso dello scrivente, stante l’incertezza interpretativa sulla questione oggetto di rinvio
pregiudiziale, è prudenzialmente utile sottoporre a mediazione anche l’eventuale domanda
riconvenzionale, con una eventuale, successiva mediazione, onde evitare eccezioni che potrebbero
portare, se accolte dal Giudice, ad un esito negativo della causa.
Lo scrivente si impegna, sin d’ora, a verificare l’esito della decisione della Suprema Corte, in sede
di rinvio pregiudiziale, e di darne conto, tempestivamente, su questa pagina.

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