La legittimazione a partecipare alla procedura conciliativa, essa spetta all’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136 , 2c c.c. Il quarto comma dell’art 71 quater disp. att. c.c stabilisce che, se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del Condominio, idonea proroga della prima comparizione
Sarà dichiarata improcedibile la domanda di un Condominio volta alla condanna di un condòmino al pagamento di una somma, in quanto veniva eccepita la mancata procedura di mediazione obbligatoria a causa dell’assenza dell’adozione da parte dell’assemblea condominiale della delibera che autorizzava all’amministratore a parteciparvi, nonostante il rinvio del primo incontro di mediazione.Corte di Cassazione Ordinanza n. 10846 dell’8 giugno 2020
Per concludere, secondo normativa vigente in materia condominiale l’assemblea dei condòmini deve pronunciarsi relativamente a tutte le decisioni da prendere in sede conciliativa.
Vanilla Tagliaferri si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Parma , consegue successivamentenil diploma biennale di specializzazione nelle discipline legale sempre presso lo stesso Ateneo.
Dal 2008 si iscrive all’Ordine degli Avvocati del Foro di Piacenza e svolge da allora la libera professione.
Nel 2019 diventa mediatore civile e commerciale in quanto sostiene che la collaborazione e la condivisione siano le uniche strade colme di saggezza