La recente sentenza del Tribunale di Livorno 14 ottobre 2024, n. 1032, si allinea e conferma i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, riguardo le spese di addebito delle spese di mediazione alla parte soccombente in giudizio, in caso di mediazione negativa.
Nel caso di specie, un condominio conveniva in giudizio l’ex amministratore condominiale, formulando domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante da una gestione imperita e negligente del condominio, oltre alla condanna delle spese processuali e di quelle sostenute per la procedura di mediazione obbligatoria preliminarmente instaurata, conclusasi negativamente.
L’ex amministratore condominiale si costituiva in giudizio, formulando istanza di chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni in manleva, con riferimento ad eventuale riconoscimento di responsabilità civile.
Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta dal condominio attore, e, di conseguenza, condannava l’amministratore al risarcimento del danno nei confronti del condominio
Inoltre, anche a seguito dell’accertata l’assenza di copertura assicurativa del professionista, in forza della inoperatività della polizza r.c dello stesso, con riferimento alle condotte poste in essere, il Tribunale toscano condannava il convenuto al pagamento delle spese di giudizio di parte attrice e del terzo chiamato, ma non delle spese di mediazione, in quanto l’attore, ad avviso del Giudice, non ne aveva adeguatamente provato l’esborso; e ciò, in quanto ad avviso del Tribunale non poteva essere ritenuto sufficiente la mera produzione, da parte del condominio attore, della nota spese allegata alla comparsa conclusionale di replica.
La sentenza in commento, riguardo quest’ultimo profilo si riportava, in particolare, all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale le spese di mediazione sarebbero assimilabili a quelle processuali in senso stretto (Cass., ord. 2.11.2023 n. 32306), ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 28/2010, nella parte in cui enuncia che le disposizioni si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposte al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, comma 4”, con conseguente applicazione del principio di soccombenza, qualora correttamente provate con idonea documentazione volta a provarne l’avvenuto pagamento.
Inoltre, la sentenza in commento è di interesse laddove esplicita e si esprime, con chiarezza, in relazione alla questione del pagamento delle spese di chiamata del terzo.
Infatti, il Tribunale di Livorno, con riferimento alla questione suddetta, conferma l’orientamento della Corte di Cassazione, laddove pone a carico della parte soccombente dette spese, in caso di infondatezza della domanda; diverso sarebbe, invece, il caso in cui l’attore avesse mantenuto la propria richiesta risarcitoria nei soli confronti del convenuto, in quanto in tale ipotesi si dovrebbe discutere in termini diversi, l’imputazione o meno delle spese processuali del garante.
Infatti, su questo punto, la Suprema Corte (il riferimento è a Cass. 7.03.2024, n. 6144), richiamando il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che il riparto delle spese legali è regolato tanto dal principio della soccombenza, quanto dal principio della causazione, con la conseguenza che il rimborso delle spese processuali, sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell’attore nel caso in cui la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.