Ex art. 5 comma 1 bisd.lgs. 28/2010, la mediazione è obbligatoria nel caso di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. Il legislatore considera necessario tentare la mediazione in materia di diffamazione, perché la natura di questa fattispecie trova le sue basi nelle dinamiche soggettive della comunicazione determinando la relazione tra chi commette l’atto diffamatorio e chi lo subisce. la domanda di risarcimento del danno inferiore a 50 mila euro per diffamazione a mezzo stampa è soggetto alla sola mediazione civile obbligatoria e non alla negoziazione assistita.
Vanilla Tagliaferri si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Parma , consegue successivamentenil diploma biennale di specializzazione nelle discipline legale sempre presso lo stesso Ateneo.
Dal 2008 si iscrive all’Ordine degli Avvocati del Foro di Piacenza e svolge da allora la libera professione.
Nel 2019 diventa mediatore civile e commerciale in quanto sostiene che la collaborazione e la condivisione siano le uniche strade colme di saggezza