Il 10 gennaio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso correttivo Cartabia, che apporta ulteriori cambiamenti alle mediazioni civili e commerciali, nonchè alla negoziazione assistita, come già modificate dal D.Lgs. 149/2022.
La norma – D.Lgs. n. 216 del 27 dicembre 2024 entrerà in vigore il 25 gennaio p.v., pertanto le nuove domande di mediazione dovranno necessariamente adeguarsi alla riforma.
Il primo punto del correttivo Cartabia tocca l’art. 8 bis, già rubricato: “Mediazione in modalità telematica”, con una nuova formulazione ed introduce ex novo il comma ter: “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”.
Con la riformulazione dell’art. 8 bis la mediazione telematica è subordinata al consenso delle parti, tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del codice delle amministrazioni digitali – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82; a conclusione del procedimento il mediatore forma un unico documento informatico, contenente il verbale e l’eventuale accordo; il mediatore ha ora l’onere di verificare, prima di apporre la propria firma sul verbale, la validità e l’integrità delle firme delle parti.
Il nuovo articolo 8 ter prevede che ciascuna parte possa richiedere al responsabile dell’Organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve tuttavia garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Con tale modalità le firme dei partecipanti alla mediazione dovranno essere acquisite nel rispetto del codice delle amministrazioni digitali, c.d. Cad, previo consenso di tutte le parti; mentre nell’ipotesi in cui tale consenso manchi, le sottoscrizioni dovranno avvenire dinanzi al mediatore personalmente, pertanto in via analogica.
Il dovere di cooperazione in buona fede e lealmente, già previsto per le parti e gli avvocati che le assistono sin dal primo incontro dall’art. 8 co. 6, è introdotto col correttivo Cartabia anche per firma degli atti formati digitalmente, che pertanto dovranno essere apposte senza indugio.
La riforma incide inoltre sulla durata della mediazione, riscrivendo in toto l’art. 6 del D.Lgs. 28/2010.
E’ infatti previsto un nuovo termine di durata, ovvero sei mesi (prolungando i precedenti mesi tre), prorogabile per periodi di volta in volta di mesi tre, distinguendo tra: mediazione obbligatoria (nelle materie di cui all’art. 5 del decreto citato e nelle mediazioni delegate dal Giudice), in tale ipotesi la durata della mediazione è di sei mesi, prorogabili tuttavia di una sola volta (per 3 mesi), dopo l’instaurazione della procedura e prima della sua scadenza.
Nelle mediazioni volontarie, invece, da quanto si evince, il termine potrà essere prorogato più volte (di tre mesi in tre mesi, sempre dopo l’instaurazione della procedura e prima della scadenza).
In ogni caso, la proroga deve risultare da accordo scritto delle parti, contenuto nel verbale di mediazione o allegato allo stesso.
Il termine non è soggetto a sospensione feriale.
Altro importante aspetto del correttivo Cartabia riguarda la delega alla partecipazione agli incontri di mediazione, con l’inserimento del comma 4 all’art. 8, che recita: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’art. 11 comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”.
Viene inoltre introdotto all’art. 11 “Conclusione del procedimento” il comma 4 bis, che precisa che quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, di cui all’art. 8 co. 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione, presso la Segreteria dell’Organismo.
Sul Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato il correttivo consente all’avvocato il patrocinio della parte (cittadino italiano e straniero in possesso di permesso di soggiorno) anche fuori dal proprio Foro di appartenenza, in tale ipotesi non potranno essere tuttavia liquidate le spese e le indennità di trasferta.
Viene aggiunta la facoltà del Giudice di delegare la mediazione sino alla rimessione in decisione della causa, e non già sino al momento della precisazione delle conclusioni.
Sulla condizione di procedibilità per le materie obbligatorie, di cui all’art. 5 si chiarisce che l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
Viene precisato infine l’articolo 12 sull’efficacia esecutiva ed esecuzione, con particolare riguardo alle mediazioni volontarie in cui le parti non sono assistite dagli avvocati e sull’esecuzione dell’accordo, con la notifica dell’atto di precetto, ove spetterà all’avvocato certificare la conformità all’originale della copia dell’accordo, trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.