Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio e l’obbligo di contribuire “pro quota”, alle spese necessarie per la riparazione. Ciò trova la sua fonte nella comproprietà non, nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile. Quindi l’obbligo di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
Vanilla Tagliaferri si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Parma , consegue successivamentenil diploma biennale di specializzazione nelle discipline legale sempre presso lo stesso Ateneo.
Dal 2008 si iscrive all’Ordine degli Avvocati del Foro di Piacenza e svolge da allora la libera professione.
Nel 2019 diventa mediatore civile e commerciale in quanto sostiene che la collaborazione e la condivisione siano le uniche strade colme di saggezza