Lo scorso 02 luglio la Corte di Cassazione si pronunciava su un punto fondamentale della procedura di mediazione, oggetto
peraltro di continua discussione: la necessaria presenza delle parti agli incontri, nelle materie in cui il tentativo di mediazione
è previsto come obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
Nella specie gli Ermellini, rafforzando il principio normativo espresso dall’art. 8 D.Lgs. 28/2010, che prevede che alla
mediazione debbano partecipare le parti ed i rispettivi difensori, riconosce la possibilità alle stesse di farsi sostituire,
precisando che: “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte
deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione
e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Tale decisione assume particolare rilevanza laddove il tentativo di mediazione, sia previsto quale obbligatorio
nelle note materie di cui all’art. 5 co. 1 bis, D.Lgs. 28/2010, ampliate dal decreto legge 69/2013, convertito con
modificazioni in legge 98/2013, poichè il serio rischio è quello di non poter ritenere avverata la condizione di
procedibilità, con le conseguenti ripercussioni sui giudizi.
Il principio affermato dalla Suprema Corte porta a riflettere sull’importanza che il legislatore ha attribuito alla
partecipazione delle parti in mediazione, protagoniste indiscusse della procedura, ciò senza voler sminuire la
figura dell’avvocato nel contesto dell’adr, non solo perchè, come noto, il mediatore, quale terzo imparziale,
indipendente e neutrale non potrà rendere giudizi o pareri di sorta, ma poichè solo gli avvocati hanno il potere di
conferire all’accordo di mediazione valore di titolo esecutivo – al pari di una sentenza scritta dal Giudice,
sottoscrivendo la conciliazione.
Il procedimento di mediazione offre alle parti un momento di incontro affinchè possano discutere tra loro,
liberamente ed in via riservata; una grande opportunità questa, non prevista nelle cause civili, peraltro sempre più
cartolarizzate.
Inoltre, con l’assistenza dell’avvocato, che in mediazione assume l’ulteriore ruolo del negoziatore, la parte potrà
sentirsi tutelata e assistita giuridicamente.
Il D.Lgs. citato non esclude che la parte possa farsi sostituire agli incontri di mediazione da una persona a sua
scelta e, pertanto, anche dal suo difensore.
Tuttavia, allo scopo di delegare validamente un terzo alla partecipazione alla mediazione la parte dovrà conferirgli
espressamente tale potere mediante apposita procura, che abbia quale specifico oggetto proprio la partecipazione
ad uno o più incontri di mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della procedura.
Il principio sopra riportato, nel caso specifico affrontato dalla Suprema Corte, si potrà rinvenire nell’ordinanza n.
18106 della Prima Sezione, del 02/07/2024 – Presidente Dott. Umberto L.C.G. Scotti; sul punto la Cassazione si
era già espressa col medesimo orientamento – sent. n. 8473/2019.
Angolo delle Emozioni
LA RUBRICA DEL MEDIATORE: PENSIERI E RIFLESSIONI DI UNA MEDIATRICE Dell’Avv. D’ovidio Marta
Caro diario, oggi è un giorno importante! E’ appena terminata una mediazione impegnativa, una di quelle che non pensavi proseguisse né tantomeno terminasse con un