PRIMI PASSI DELL’UFFICIO PER IL PROCESSO E INCOMPATIBILITA’ CON LA PROFESSIONE LEGALE – del dottor Francesco Pizzigallo

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  • I numeri delle prese di possesso e i posti scoperti nei distretti; 2) Incompatibilità della professione di avvocato con l’Ufficio per il Processo; 3) La formazione degli addetti

 

I numeri delle prese di possesso e i posti scoperti nei distretti

Non sono mancate le telecamere all’ingresso dei primi 200 addetti dell’Ufficio per il Processo in Cassazione la settimana del 14 febbraio. I grandi numeri ci sono stati, però, la settimana successiva per gli uffici giudiziari di merito. Degli 8171 previsti non hanno risposto all’appello in 61 nel distretto di Firenze e a seguire 62 in quello di Trieste, 92 per Torino, 118 per Genova, 127 per Brescia, 139 per Venezia e 189 per Milano. In realtà fra rinunciatari e assenti al 14 marzo secondo quanto detto dalla ministra Cartabia la cifra sale a 1643 per cui ci saranno 855 scorrimenti in graduatorie di distretti che hanno idonei a cui attingere.

Per fare fronte invece alla situazione, sicuramente non auspicata, dei distretti del Nord e di Firenze che non hanno coperto tutti i posti disponibili, il bando aveva predisposto una soluzione abbastanza macchinosa basata sui distretti limitrofi e in subordine su quelli con il maggior numero di idonei. Salvo poi passare con il Decreto bollette n.17/22 in modifica dell’art.14 del D.L.  n. 80 alla scelta più logica di costituire una graduatoria nazionale di merito di idonei all’interno della quale ciascuno possa esprimere la propria preferenza per un singolo distretto.

Di che numeri parliamo? Al 14 gennaio, data di pubblicazione delle graduatorie distrettuali, ci sono 2461 idonei da Bologna in giù da inserire in graduatoria. Certamente non tutti saranno interessati considerando che chi ha concorso per il proprio distretto di residenza e domicilio ha escluso l’idea di trasferirsi al Nord Italia o a Firenze. Certamente non molti anche quelli che accetteranno entro aprile di trasferirsi armi e bagagli lasciando affetti e famiglia per un periodo di meno di due anni e sette mesi. A incentivare la scelta di fare domanda per le sedi scoperte potrà servire sicuramente la possibilità di poter svolgere anche lavoro a distanza secondo un progetto di lavoro agile. Pur in assenza di un riscontro a livello nazional presso il Tribunale di Milano almeno due giorni lavorativi non si svolgono in presenza. Una scelta quella del lavoro agile che non è, anzi non può essere, legata a ragioni contingenti di emergenza pandemica, ma a una impostazione di organizzazione del lavoro a misura della vita familiare e personale. D’altronde laddove il giudice, al cui servizio principalmente è assegnato l’addetto all’Ufficio per il Processo, non sia impegnato in attività di udienza ben si possono svolgere in smart working le attività propedeutiche o funzionali all’attività di pronuncia di sentenze, ordinanze o decreti. Tanto più che l’attività da svolgere in cancelleria in funzione di raccordo è comunque limitata in termini percentuali di orario a un indicativo 30% dei giorni in presenza.

Oltre al lavoro da casa personalmente sono convinto che ci sarà comunque più di qualcuno, idealista, che farà la scelta di abbracciare il progetto di abbattere arretrato e tempi della giustizia con i soldi del PNRR e dell’Europa, che arriveranno al raggiungimento di determinati obiettivi. la Commissione Europea ha infatti richiesto al 30 giugno 2026 un obiettivo di diminuzione del 40% del disposition time a livello nazionale per i 3 gradi di giudizio civile, del 25 % per il giudizio penale, con l’abbattimento dell’arretrato Pinto a -65% per il tribunale, a -55% per la corte di appello a fine 2024 rispetto al 2019 e a -90% per entrambi i gradi al 30 giugno 2026.

 

Incompatibilità della professione di avvocato con l’Ufficio per il Processo

In attesa dei ripescati nazionali dell’Ufficio per il Processo e dei 79 impegnati nel Concorso a Trento, che non hanno ancora svolto la prova unica, un altro argomento ha animato i giorni prima e dopo la presa di possesso. Non pochi hanno vissuto nell’incertezza il mantenere o meno l’iscrizione all’ordine degli avvocati. Fino a quando l’intervento del legislatore con un articolo inserito nel decreto legge “bollette” ha tolto ogni dubbio e imposto una scelta agli avvocati e ai praticanti vincitori del concorso. L’art.33 del decreto legge “bollette” n.17/22 del 1° marzo in vigore dal giorno successivo nelle Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari e di Ufficio per il processo ha disposto che “l’assunzione presso l’Ufficio per il processo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato e comporta la sospensione dall’ esercizio della professione di avvocato e comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. A tal fine, viene fatto obbligo, per l’avvocato e il praticante eventualmente interessati di comunicare l’assunzione al Consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti, con la precisazione che la mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’Ufficio per il processo medesimo”. Senza entrare nei complicati aspetti previdenziali che ne conseguono va analizzata principalmente la scelta del legislatore che è in contraddizione con un precedente dettato normativo che aveva l’obiettivo di attrarre per le assunzioni del PNRR le migliori professionalità. Fino all’intervento legislativo, fortissimamente voluto dal ministro per la Funzione pubblica Brunetta, era pacifica e riconosciuta la incompatibilità fra professione legale e impiego pubblico. L’art.31 del D. l. 6 novembre 2021 n.152 per l’attuazione del PNRR ha di fatto attenuato il divieto assoluto di esercizio di qualsiasi lavoro subordinato per gli avvocati correlato all’art. 18 comma 1 lettera d della legge professionale forense  e all’art.53 del T.U.P.I che stabilisce il principio generale di esclusività del rapporto di impiego del dipendente pubblico ( salvo le eccezioni specificamente previste dalla legge) nonché se vogliamo anche i principi di imparzialità, buon andamento e efficienza della pubblica amministrazione (art.97  Cost.).

Il dettato normativo prevedeva che “Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione del Piano nazionale di resistenza e resilienza, per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai comma 4 e 5 lettera B, non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”. Una norma in cui qualcuno ha visto la possibilità di continuare l’esercizio della propria professione e altri invece più semplicemente la sospensione dall’iscrizione all’albo. Quest’ultima è l’opzione interpretativa che ritengo corretta. Tale norma ha creato delusione negli avvocati vincitori del concorso, pur se non appieno motivata considerando che il bando per gli 8171 addetti dell’Ufficio per il Processo è del 6 agosto e quindi anteriore. Proprio in questi giorni il Ministero attraverso gli uffici giudiziari sul territorio sta procedendo al censimento degli avvocati o praticanti che hanno comunicato al proprio ordine l’assunzione in servizio.

 

La formazione degli addetti

Ad animare i primi giorni di presa di possesso degli addetti all’Ufficio per il Processo è stato, in questo caso per tutti, l’aspetto formativo, che prevede “una formazione d’ingresso diretta a fornire conoscenze teorico pratiche con le mansioni loro attribuite” sia in presenza che a distanza per un periodo non inferiore a due settimane compresi i periodi di formazione sul campo. A questo segue una formazione di prima specializzazione come da circolare ministeriale dell’11 febbraio 2022. Il tutto destinato ad esaurirsi entro il 18 marzo, ma anche dopo attraverso la piattaforma e-learning giustizia. Al di là delle 22 ore di lezioni on line previste e valide per tutti gli addetti Upp e dei due webinar del 28 febbraio e del 1° marzo la formazione sul campo è stata di fatto affidata da un lato ai capi degli uffici di sezione o giudiziari con materiale didattico o webinar di settore già predisposti in passato da ciascuna sezione e dall’altro lato anche ai responsabili di cancelleria attraverso un affiancamento sul campo. Il tutto finalizzato all’accesso alla Consolle del magistrato e a Sicid:/Seicid i due gestionali rispettivamente dei giudici e degli addetti alle cancellerie a cui accederà tramite il profilo di assistente l’addetto all’ufficio del processo. In quale misura e soprattutto quali saranno le mansioni di quelli che la ministra Cartabia continua a chiamare “i giovani giuristi” lo troverete nel prossimo articolo.

 

Dott. Francesco Pizzigallo

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