Con la sentenza del 10.6.2022 il Tribunale di Torino – estensore Dott. Capua – (testo allegato 1 ) ha affrontato
la questione inerente l’attivazione del procedimento di mediazione avanti un Organismo territorialmente
incompetente.
La questione viene risolta dalla sentenza citata sancendo l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In punto diritto i profili attraverso i quali si è articolata la motivazione che ha condotto al decisum del
Tribunale torinese possono essere così riassunti:
1) Potere del Giudice di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione al di fuori dei casi di cui
all’art. 5 comma 1bis D.lgs. 28/2010 e s.m. ( mediazione obbligatoria per materia)
L’Art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010 e s.m. autorizza espressamente il Giudice a disporre la mediazione
laddove lo stesso – operata una valutazione discrezionale della natura della causa, dello stato
dell’istruzione e del comportamento delle parti – ritenga la necessità o l’opportunità o l’utilità del
suo esperimento.
Pertanto, alla fattispecie di mediazione che il Giudice è tenuto a disporre laddove la causa verta su
una delle materie di cui all’art. 5 comma 1bis – si affianca ed aggiunge la fattispecie della mediazione
in argomento che il Giudice può disporre anche laddove la causa non verta su alcuna delle materie
di cui all’art. 5 comma 1 bis , melius , solo laddove la causa non verta su alcuna di tali materie ( come
reso chiaro dall’incipit dell’ art. 5 comma 2: “ Fermo quanto previsto dal comma 1 bis….” ) restando
necessaria, ma anche sufficiente, la condizione che si tratti di materia avente ad oggetto diritti
disponibili dalle parti.
2) Natura della mediazione disposta ex Art. 5 comma 2
La mediazione in oggetto – pur vertendo su materie diverse da quelle per cui vige l’obbligatorietà ex
lege del suo esperimento – acquisisce, con il provvedimento che la dispone , il medesimo status di
quella ex art. 5 comma 1bis ( Art. 5 comma 2:” … In tal caso, l’esperimento del procedimento di
mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale …..” ) con tutti i risvolti e le
ricadute che da detto status possono riverberarsi sul processo.
3) (In)competenza Territoriale
Uno dei risvolti interessati attiene e pertiene al luogo in cui la mediazione disposta dal giudice viene
attivata dalla/e parti in causa. La competenza territoriale del procedimento di mediazione è dettata
dall’articolo 4 D.lgs. 28/2010 e s.m che la fissa nel luogo in cui ha sede il Giudice territorialmente
competente per la controversia.
Quid Juris nel caso di attivazione del procedimento di mediazione in spregio al dettato normativo?
Per il Giudice torinese la domanda Giudiziale è improcedibile per mancata attivazione del
procedimento di mediazione.
Invero, l’aver radicato il procedimento di mediazione presso un Organismo che ha sede in luogo
diverso dal Giudice territorialmente competente si risolve in un nulla di fatto ; equivale a non aver
radicato affatto il procedimento a ciò conseguendone il mancato assolvimento della condizione di
procedibilità – rilevabile anche d’ufficio – e l’inevitabile pronuncia di improcedibilità della domanda.
L’unica alternativa possibile alla regola della competenza ex art. 4 è quella che passa attraverso
l’iniziativa congiunta delle parti le quali – alla stessa stregua di quanto è previsto in ambito
processuale – possono derogarvi scegliendo concordemente un Organismo altro e diverso da quello
individuato dalla norma presso cui attivare il procedimento di mediazione.
Nel caso in oggetto non rilevava questa ipotesi atteso che l’attivazione del procedimento di
mediazione avveniva su iniziativa unilaterale di parte attrice.
Preme, ulteriormente, porre l’attenzione sopra un passo della sentenza che, seppur solo accennato senza
essere fatto oggetto di disamina da parte del Giudice, merita qualche considerazione.
Nel concludere la parte motiva dell’argomento qui trattato la sentenza, all’ultimo capoverso del punto 2.4.,
recita:
“Pertanto, non essendo stata presentata la domanda di mediazione presso un organismo di Torino entro il
predetto termine di quindici, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 e neppure successivamente ne
consegue l’improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice.”
La questione che tale passo evidenzia è quella relativa alla natura del termine dei 15 giorni , ossia se trattasi
di termine perentorio o meno.
L’inciso “e neppure successivamente” suggerisce l’adesione del Giudice torinese alla tesi della NON
perentorietà del termine.
Il punto è sempre stato fonte di orientamenti ondivaghi e difformi nella giurisprudenza di merito, alcuni
tribunale ritenendo che si trattasse di termine perentorio, altri di termine ordinatorio, altri ancora di termine
non endoprocessuale.
Nell’ altalenanza di tali posizioni si pone la recentissima sentenza della Cassazione – Cass. Civ. Sez. 2 nr.
40035/ 2021 che – nel ribadire come la linea interpretativa adeguata e conforme alla “ratio” dell’Istituto
della Mediazione introdotto dal D.Lgs. 28/2010 porti ad escludere la previsione di schemi rigidi e predefiniti
tout court – afferma il principio per cui per verificare l’assolvimento, o meno, della condizione di procedibilità
non rileva l’avvio, o meno, della procedura di mediazione entro il termine di 15 giorni ma unicamente il
verificarsi, o meno, del primo incontro davanti al mediatore entro l’udienza fissata dal giudice.2
Infine, altresì degna di menzione appare la parte motiva della sentenza dedicata al regolamento delle spese
processuali laddove il Giudicante ritiene doversi operare la compensazione integrale delle stesse valutando
come sussistenti ( e ripercorrendole) plurime circostanze di cui all’art. 92, 2 comma c.p.c. individuate, nella
fattispecie:
– nella sostanziale novità della questione trattata ( caratterizzata da difformità di orientamenti in
giurisprudenza)
nonché,
– nella ricorrenza di quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ( puntualmente annotate) di
cui al dettato normativo del comma 2 articolo citato conseguente alla pronuncia di incostituzionalità
resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza 19/4/ 2018 n. 77
1 Sentenza Tribunale Torino 10.06.22 – testo integrale –
2 Cass. Civ. Sez. 2 nr. 40035/ 2021 : “34. In conclusione, dunque, ritiene il collegio che le considerazioni sin
qui sviluppate conducano ad elaborare il seguente principio di diritto: Ai fini della sussistenza della condizione
di procedibilità di cui all’art. 5 , comma 2, e comma 2 bis d.lgs. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione
obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di
mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo,
e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con
l’ordinanza che dispone la mediazione. “
AVVOCATO CRISTIANO CAGNASSO
n ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
9 GENNAIO 1995
n INDIRIZZO PROFESSIONALE
Settore di competenza
DIRITTO CIVILE
Ambiti operativi specifici
CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE – DI IMPRESA – TERZO SETTORE
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO FAMIGLIA E SUCCESSIONI