Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, prende posizione a favore della tesi, secondo
la quale la procura che conferisce i poteri per intervenire in mediazione non necessita della forma
notarile contribuendo, così, a chiarire ulteriormente una questione piuttosto controversa in
giurisprudenza, che ha visto contrapporsi diverse soluzioni, nell’ambito della giurisprudenza di
merito.
La decisione trae origine dalla proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, da parte di tre
fideiussori, nei confronti della società mandataria, con riferimento ad un contratto di finanziamento
, con la quale veniva chiesta la revoca del decreto ingiuntivo medesimo e, in ogni caso, per
l’accertamento del reale debito depurato da interessi anatocistici e spese non concordate, oltre che
per la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti.
Si costituiva in giudizio la società mandataria, contestando le censure ed insistendo per il rigetto
dell’opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Il tribunale, nel respingere l’opposizione, ha ritenuto, con riferimento all’eccezione preliminare
relativa alla mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis,
D.Lgs. 28/2010, che l’opposta ha partecipato al procedimento di mediazione con una legale, munita
di procura speciale sostanziale, diversa da quella rilasciata per la rappresentanza nel presente
giudizio, idonea al procedimento di mediazione.
Al riguardo, il Tribunale di Milano, ha richiamato e si è uniformata alla sentenza della Corte di
Cassazione numero 8473/2019 la quale, nell’interpretazione dei giudici milanesi, non ha ritenuto
che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei
necessari poteri, ma ha soltanto escluso la possibilità di far coincidere procura alle liti e procura per
il procedimento di mediazione.
Di conseguenza, ed in sintesi, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il
quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere), oltre
che dall’art. 3, comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione, secondo il
quale gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità, si deve ritenere che
anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a vincoli formali,
cosicchè la procura rilasciata nel caso specifico, con ogni più ampia facoltà e potere ed
autorizzazione all’avvio e all’adesione alla procedura, deve essere considerata valida ed idonea a
iniziare proseguire la mediazione.
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