L’istituto della mediazione è stato modificato in seguito al Decreto Lgs.vo 149/2022[1] che ha attuato la Legge 26.11.2021 n.206 di delega al Governo di riformare il processo civile e gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
La riforma del processo civile (c.d. Legge Cartabia) ha apportato importanti modifiche al sistema processuale. L’intento del legislatore è stato quello di dare un forte impulso allo sviluppo dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per quanto concerne la mediazione, sono state ampliate le materie per cui tale strumento è diventato obbligatorio prima di procedere giudizialmente.
Ma quanto costa la mediazione?
Il D.M. 24.10.2023 n.150 pubblicato in G.U. il 31.10.2023 al n.255, ed in vigore dal 15.11.2023, disciplina anche le indennità spettanti agli Organismi di mediazione e quindi i nuovi costi della procedura di mediazione.
L’articolo 28 del DM 150/2023 prevede che per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
Le indennità, con la nuova disciplina, comprendono sia le spese di avvio che le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
A tali spese andranno aggiunte le spese vive, documentate, che l’Organismo deve sostenere per la convocazione delle parti (ad esempio raccomandate), le spese per la sottoscrizione digitale dell’accordo o per il rilascio di copie.
Il comma 4 dell’articolo 28 indica, per scaglioni di valore, quali siano le sole spese di avvio:
Euro 40,00 per le liti di valore sino a Euro 1.000,00
Euro 75,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00
Euro 110,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00 e indeterminato
Il quinto comma dell’articolo 28, indica, per scaglioni di valore, quali siano le spese di mediazione:
Euro 60,00 per le liti di valore non superiore a Euro 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso;
Euro 120,00 per le liti di valore da Euro 1.000,01 sino a Euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
Euro 170,00 per le liti di valore superiore a Euro 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Il decreto stabilisce che quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
Il comma 8 dell’articolo 28 stabilisce che Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
I costi per spese di avvio e primo incontro, rideterminati e ridotti di un quinto per le materie obbligatorie sono [2]:
euro 32,00 + euro 48,00= euro 80,00 per liti fino ad euro 1.000,00
euro 60,00 + euro 96,00 = euro 156,00 per liti il cui valore è compreso tra euro 1.001,00 ed euro 50.000,00
euro 88,00 + euro 136,00= euro 224,00 per liti il cui valore è superiore ad euro 50.001,00
Pertanto, per le materie obbligatorie, quando le parti si incontrano e discutono ma non raggiungono un accordo qualora si tratti, ad esempio, di controversie di modico valore (fino a 1.000,00 euro), il tentare la mediazione costa in tutto 80,00 euro! Per mediazioni fino a 50.000,00 euro il costo sarà di 156,00.[3]
Si si tratta di causa di valore cospicuo (oltre 50.000,00) il tentare una mediazione costerà invece 224,00 euro.
Si consideri a mero titolo esemplificativo, che per controversie di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 il costo del solo contributo unificato è di euro 518,00 e per liti di valore superiore ad euro 52.000,00 (e fino a 260.000,00) il costo del solo contributo unificato è di euro 759,00 (primo grado – giudizi ordinari).
Se le parti, invece, raggiungono l’accordo al primo incontro, il comma 7 dell’articolo 28 prevede che sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1.
L’articolo 30 del DM 150/23 prevede che: In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
- Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all’articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativoo quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto..
La norma, così come formulata, non è di semplice lettura.
La tabella di cui all’allegato A del decreto (Artt. 30 e 31 DM 150/23) riporta un range tra un minimo ed un massimo applicabile:
Fino a euro 1.000,00 tra euro 80,00 ed euro 160,00 |
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00da euro 160,00 ad euro 290,00 |
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 da euro 290,00 ad euro 440,00 |
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 da euro 440,00ad euro 720,00 |
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 da euro 720,00 ad euro 1.200,00 |
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 da euro 1.200,00 ad euro 1.500,00 |
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 da euro 1.500,00 ad euro 2.500,00 |
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00da euro 2.500,00ad euro 3.900,00 |
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 da euro 3.900,00 ad euro 4.600,00 |
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 da euro 4.600,00 ad euro 6.500,00 |
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 da euro 6.500,00 ad euro 10.000,00 |
Calcolando gli importi medi rispetto ai minimi e massimi di cui alla tabella A, le ulteriori spese da versare, se raggiunto un accordo in sede di primo incontro, applicando il primo comma dell’art.30 DM 150/23, sono le seguenti [4]:
Fino ad euro 1.000,00 euro 52,80 |
Da €1.001,00 a €5.000,00 0 € 92,40 |
Da €5.001,00 a €10.000,00 0 € 215,60 |
Da €10.001,00 a €25.000,00 euro 404,80 |
Da €25.001,00 a €50.000,00 euro 739,20 |
Da €50.001,00 a €150.000,00 euro 1.038,40 |
Da €150.001,00 a €250.000,00 euro 1.610,40 |
Da €250.001,00 a €500.000,00 0 euro 2.666,40 |
Da €500.001,00 a €1.500.000,00 euro 3.590,40 |
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00 euro 4.734,40 |
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00 euro 7.110,40 |
Considerando l’esempio fatto, per mediazioni di modico valore (fino ad euro 1.000,00), qualora al primo incontro si raggiunga un accordo, agli 80,00 euro di cui sopra (art.28) si aggiungeranno ulteriori euro 52,80: in totale 132,80.
Per mediazioni di valore superiore ai 50.000,00 (e fino a 150.00,00), ai 224,00 di cui sopra (art.28) si aggiungeranno altri 1.038,40: in totale 1.262,40.
Se la conciliazione si raggiungersi in incontri successivi al primo (la norma non specifica il numero di incontri), è prevista un’indennità pari al 25%, sempre calcolata in base alla tabella A (o adottata dal Responsabile dell’Organismo per gli organismi privati) (art.30 comma 2 DM 150/23). Anche in questo caso andranno detratti gli importi previsti dall’articolo 28 comma 5 (spese di mediazione).
Sempre in base ai parametri medi di cui alla tabella A i costi, in caso di raggiungimento accordo per incontri successivi al primo, sono:
Fino ad euro 1.000,00 euro 48,00 oltre ad euro 12,00 |
Da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 euro 84,00 oltre ad euro 21,00 |
Da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00 euro 196,00 oltre ad euro 49,00 |
Da euro 10.001,00 ad euro 5.000,00 euro 368,00 oltre ad euro 92,00 |
Da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 euro 672,00 oltre ad euro 168,00 |
Da euro 50.001,00 ad euro 150.000,00 euro 944,00 oltre ad euro 236,00 |
Da euro 150.001,00 ad euro 250.000,00 euro 1.464,00 oltre ad euro 366,00 |
Da euro 250.001,00 ad euro 500.000,00 euro 2.424,00 oltre ad euro 606,00 |
Da euro 500.001,00 ad euro 1.500.00,00 euro 3.264,00 oltre ad euro 816,00 |
Da euro 1.500.001,00 ad euro 2.500.000,00 euro 4.304,00 oltre ad euro 1.076,00 |
Da euro 2.500.001,00 ad euro 5.000.000,00 euro 6.464,00 oltre ad euro 1.616,00 |
Riepilogando, se si fanno incontri ulteriori successivi al primo, la tabella di cui sopra evidenzia, per scaglioni di valore, quanto vada pagato indipendentemente dal numero di incontri, se la conciliazione si conclude senza accordo e se, invece, la mediazione si conclude con accordo.
Ad esempio, prendendo come riferimento lo scaglione più basso, se la mediazione si conclude al primo incontro (con accordo) abbiamo detto che il costo a carico di ciascuna parte è di euro 80,00+52,80. Qualora invece non si raggiunga l’accordo al primo incontro e si rendano necessari incontri successivi al primo (con raggiungimento accordo) il costo ulteriore per ogni parte è di 48,00+12,00 e quindi 80,00 (spese avvio + primo incontro) + 60,00 (48,00+12) = 140,00[5]
Quando la mediazione è obbligatoria, la parte deve essere assitita da un legale e sarà necessario sostenere anche i costi dell’assistenza legale (che vanno ad aggiungersi ai costi come sopra specificati). Tuttavia, rispetto al giudizio, in mediazione non vi è il rischio di soccombenza.
La nuova formulazione dell’articolo 20 del D.Lg.svo 20/2018 modifica il riconoscimento del credito di imposta[6].
La nuova disciplina dei costi non è di facile interpretazione.
e la normativa è troppo recente per poter fare delle stime precise o delle analisi in prospettiva futura. Certo è che la spinta verso i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie è particolarmente sentita come pare sensibilmente cambiato con il tempo l’approccio della classe forense a questo strumento. Si auspica che la piena conoscenza dell’istituto da parte di tutti gli operatori possa possa ampliare le potenzialità della mediazione che trova ancora alcune resistenze.
[1] Pubblicato in GU il 17.10.2022 n.243
[2] Importi indicati al netto di iva
[3] Se sono materie obbligatorie le indennità di primo incontro vanno ridotte di un quinto
[4] Importi al netto di iva.
[5] Tutti gli esempi fatti considerano costi per controversie in materie obbligatorie
[6] Art.20 D.Lgs.vo 20/2010 come modificato dal D.Lgs.vo 149/2022