Refusione delle spese di mediazione in sede di giudizio: un’interessante pronuncia di merito (breve nota a Trib. Torino 21 marzo 2023 n. 1230, Giudice Peila) – avv. Giuseppe Piccardo

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La sentenza del Tribunale di Torino in commento, trae origine da un contenzioso in materia di
responsabilità dell’amministratore di condominio, materia soggetta a mediazione obbligatoria ai
sensi del D.M 28/2010 e s.m.i,il cui esitom, nel caso specifico era stato negativo.
L’oggetto del contendere, come precisato in sentenza riguarda, in particolare, la responsabilità
dell’amministratore condominiale, per aver effettuato alcuni pagamenti non giustificati nel corso del
suo mandato, durato dal 2012 al 2020.
Il Tribunale di Torino ha dedotto, a seguito dell’espletata CTU, una responsabilità
dell’amministratore condominiale convenuto, in forza della circostanza secondo la quale l’aver
pagato “spese verosimilmente relative alla gestione condominiale in contanti o tramite conti
correnti differenti da quelli del Condominio per € 32.886,12, seppur non integra (quantomeno allo
stato) un danno per l’ente di gestione non avendo lo stesso né allegato né provato di aver ricevuto
richiesta di restituzione da parte di terzi soggetti, comunque costituisce una ulteriore conferma
della negligente amministrazione svolta dal mandatario che ha violato il disposto di cui all’art.
1129 commi settimo e dodicesimo, c.c. (grave irregolarità tale da legittimarne la revoca) ed ha
sottoposta all’assemblea dei rendiconti che non rappresentavano in modo veritiero le operazioni
contabili eseguite. Riassumendo, sia dall’esame dei documenti prodotti, che all’esito della C.T.U.,
risulta provata la tesi attorea di inadempimento contrattuale dell’amministratore convenuto avendo
il medesimo disatteso l’obbligo di gestione delle questioni condominiali con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1710 c.c.) nonché di rendere al condominio, mandante, il conto del proprio
operato”.
Inoltre, i giudici hanno chiarito che “l’amministratore ha, nei riguardi dei partecipanti al
condominio, una rappresentanza volontaria” e “nell’esercizio delle funzioni assume la veste del
mandatario e pertanto è gravato dall’obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza
del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI, 20 ottobre 2017, n.
24920, nonché Tribunale Roma, Sez. V, 11 marzo 2019, n. 5313, nella quale si è affermato che “al
rapporto tra i condòmini e l’amministratore sono applicabili le regole del mandato con
rappresentanza e l’incarico conferito all’amministratore è assimilabile ad un mandato a contenuto
generale abbracciando tutti gli affari attinenti alla gestione condominiale, fatta esclusione per gli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”.
In punto onere della prova, il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, la
quale, in tema di inadempimento di un’obbligazione di natura contrattuale, ha statuito che “il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto
estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione
dell’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533;
Id., Sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373 e da ultimo, per esempio, Cass. civ., Sez. VI-I, 12 ottobre
2018, n. 25584. (…) In base alla giurisprudenza sopra richiamata, a fronte dell’allegazione
dell’inadempimento contrattuale effettuata dal Condominio, con specifica contestazione di esborsi

senza giustificativo, ricade sull’amministratore convenuto l’onere di provare la propria diligente
gestione, in particolare allegando e provando l’attinenza all’incarico di tali operazioni.
Con riferimento alle spese di mediazione, il Tribunale, ha statuito che le spese connesse alla
mediazione rientrano nell’ambito delle spese processuali, di cui all’articolo 91 c.p.c., e, inoltre,
che:
* il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita ad una relazione;
necessaria ovvero facoltativa, ma implica anche un necessario coordinamento tra l'attività
svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice;
* la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel
successivo processo in termini di spese di lite e, quindi
* la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da
questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come
esborsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c.
In forza dei principi sopra espressi, il Tribunale, in accoglimento delle domande di parte attrice ha,
quindi, condannato l’amministratore di condominio convenuto alla restituzione di una somma di
denaro a favore del condominio, nonché alla corresponsione delle spese processuali in favore
dell’attrice e dei compensi per la fase di mediazione, comprensivi delle spese di avvio della fase di
mediazione.
In particolare, si ritiene interessante riportare espressamente, la motivazione della sentenza in punto
rifusione delle spese di mediazione obbligatoria, fondate sull’applicazione del principio di causalità:
“Quanto in particolare all’onere della parte soccombente di rifondere anche le spese del
procedimento di mediazione obbligatoria, va osservato che la costante giurisprudenza di merito ha
osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono
appunto essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese
processuali di cui all’art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016;
Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018).
E' stato anche affermato che il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti,
ad una relazione necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario
coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una
pluralità di profili pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere
ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può
essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento
del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91
c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Come si evince dalla motivazione, la sentenza in commento segue l’orientamento e si uniforma a
diversi precedenti di merito e, si aggiunge, ai principi espressi dalla Suprema Corte (
Cass., sez. un., 10 luglio 2017, n. 16990), la quale ha affermato
che «Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno
emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella
fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova
secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. Per poter porre
a carico del danneggiante quella spesa, essa deve essere valutata ex ante, cioè in
vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del
giudizio e non deve essere stata in concreto superflua»

Dunque, ai fini del rimborso delle spese della fase pre – contenziosa, secondo la Suprema Corte
occorre distinguere tra le spese processuali e spese sostenute nella
fase stragiudiziale, le quali ultime fanno parte del c.d. danno emergente subito dal
danneggiato e, quindi, il relativo ristoro deve essere richiesto con domanda
tempestivamente formulata e con allegazione dei fatti costitutivi secondo la
scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il
risarcimento del danno subito.
A conclusione di questa breve nota, si può affermare che la sentenza sia da ritenere condivisibile, in
quanto utile, ad avviso dello scrivente, nel senso di evitare ingiustificate e strumentali mancate
adesioni al procedimento di mediazione, come ancora oggi, a oltre dieci anni dall’introduzione della
mediazione nel nostro ordinamento, avviene.

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