Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 395 del 2023, in commento, si è espresso nel senso
di ritenere che l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita privo della sottoscrizione
della parte e della relativa autentica dell’avvocato, determini l’improcedibilità della domanda.
La pronuncia trae origine dal ricorso ex art 702-bis c.p.c., proposto da una società, nei confronti di
un condominio, al fine del recupero della somma di oltre 7mila euro, a titolo di corrispettivo per
l’esecuzione di lavori di installazione e manutenzione dei contabilizzatori di calore effettuati
nell’edificio condominiale.
Il condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l’improcedibilità della domanda
a causa del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ex art. 3 del dl 132/2014;
nel merito, invece, deduceva l’avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del
condominio.
Il giudice assegnava, quindi, termine di quindici giorni per l’introduzione del procedimento di
negoziazione assistita.
Il Tribunale, successivamente, dichiarava improcedibile la domanda, in accoglimento
dell’eccezione di parte resistente, circa il mancato invito a stipulare una negoziazione assistita,
obbligatorio nel caso di specie, in quanto controversia non eccedente il valore di euro
cinquantamila euro, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 132/2014.
In particolare, il Tribunale rilevava che, non solo la società non aveva trasmesso l’invito a stipulare
la negoziazione assistita prima dell’instaurazione del giudizio, ma quando, su invito del Giudice, si
era attivato in tal senso, l’invito non rispettava le formalità previste dal dl 132/2014, in quanto privo
della sottoscrizione della parte e privo della sua autenticazione da parte dell’avvocato, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del dl 132/2014, con conseguente improcedibilità della domanda e
condanna del resistente alla refusione delle spese di lite.
Sono Avvocato del Foro di Savona (SV) e mediatore civile e commerciale con DPL Mediazione. Esercito la professione di avvocato civilista nell’ambito del diritto privato, con particolare riguardo alla responsabilità civile, alla contrattualistica ed al diritto di famiglia e delle successioni.
Sono Presidente della Sezione di Savona dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – ONDIF e della sezione dell’Unione Nazionale Avavocati Mediatori – UNAM della medesima città.
Sono autore di articoli per la rivista ONDIF “Diritto e processo”, coautore del volume di diritto civile “Un anno di sentenze” (editore Giappicchelli 2019, 2020 e 2021), del volume “Tutela del credito”, facente parte della collana “Le Fonti del diritto italiano” (curatori del volume Professori Alpa e Mariconda, ed. Giuffrè, 2021, in corso di pubblicazione), nonchè collaboratore della riviste “Persona e Danno” e “Nuova giurisprudenza Ligure”.
Ho scelto di essere mediatore civile e commerciale perché ritengo che sia uno strumento fondamentale per una giustizia che valorizzi le necessità ed i bisogni effettivi delle persone, tramite il loro coinvolgimento diretto nel procedimento. Proprio per questo auspico che la mediazione sia sempre di più uno strumento valorizzato dal nostro ordinamento per la risoluzione dei problemi che i clienti ci sottopongono.