Vediamo come la riforma del processo civile ha cercato di incentivare strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie.
In primo luogo vi è stata l’estensione delle materie per le quali è prevista la mediazione come
condizione di procedibilità, oltre alla previsione di incentivi fiscali e agevolazioni per chi vi ricorre e
da ultimo, ma non meno importanti vi sono stati aggravamenti “sanzionatori” nei confronti di chi
non partecipa al procedimento di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice.
Con riferimento a questo ultimo punto, sino ad ora, le conseguenze sul processo, in seguito alla
mancata partecipazione al procedimento di mediazione, si limitavano alla possibilità per il Giudice
di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2 co. c.p.c. nonchè
condannare la parte costituita, che non partecipava al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio stesso.
Il nuovo assetto della disposizione di cui all’art.12 bis invece è chiaramente finalizzato ad
enfatizzare l’importanza della partecipazione al primo incontro di mediazione, da intendersi già
come espletamento dell’attività di mediazione effettiva, prevedendo che:
Il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al primo incontro di mediazione.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità, il Giudice condanna la parte che non
ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento del doppio del
contributo unificato.
All’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il Giudice
può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una
somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese di
giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione;
Pertanto vediamo come la novella, senza stravolgere o integrare in modo rilevante la materia,
abbia cercato di stimolare le parti a risolvere in Mediazione la lite, invece di affollare il già
congestionato ruolo del giudice.
Vi è pertanto un invito ai Mediatori e agli Avvocati a saper cogliere un’occasione, calandosi in
un ruolo diverso, con la consapevolezza che un atteggiamento litigioso e avversario non può e
non deve sempre pagare.
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e specializzata in diritto civile, da circa venti anni mi occupo di controversie in ambito di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale nonché diritto di famiglia, ora mediatore civile e commerciale in DPL Mediazione.
Dopo i molti anni di attività giudiziale, mi sono avvicinata alla figura del Mediatore ritrovando in essa caratteristiche più affini alla mia personalità ed etica.
Credo in una giustizia che non coincida pedissequamente con quanto stabilito dalla Legge e che sia frutto di incontro d’intenti, ragionevolezza e rinuncia reciproca verso la miglior soluzione nell’interesse comune, con la consapevolezza che anche la miglior sentenza non incontri la piena soddisfazione delle parti coinvolte.